L’invasività delle email può configurare la molestia
di Nancy Drew
Una recente sentenza della Corte di Cassazione puntualizza che non solo pressanti e reiterate telefonate possono essere qualificate come molestie e disturbo, bensì anche la posta elettronica, tantoché potrà scattare il reato previsto dall’articolo 660 del Codice Penale.
Per un caso accaduto nel 2018, la cui vittima è un agente della polizia municipale in ambito di lavoro, è stato condannato un uomo… per petulanza e altro biasimevole motivo – ha arrecato molestia e disturbo inviandogli oltre cento email che gli venivano recapitate sul cellulare di servizio; per l’effetto, il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena di seicento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale.
Certo è questo un caso eccezionale ma non propriamente desueto. Al contrario quante volte sulla posta elettronica arrivano missive da organizzazioni e singoli individui, senza che ne abbiamo mai richiesto l’invio? Ciò succede con una grande varietà di comunicati stampa, pubblicità, e spam, messaggi erotici, tentativi di truffa e tanta, troppa, spazzatura elettronica. In pratica decine di email al giorno che arrivano nelle caselle di posta sono da buttare, nonostante filtri antispam, la cartella di posta indesiderata, che conviene sempre verificare perché spesso ci vanno a finire anche messaggi importanti, chissà perché. Quindi, in questi casi quotidiani il disturbo/molestia si trasla in una grande perdita di tempo, per eliminare le email spazzatura, evitando di perdere ciò che invece fa parte della propria cerchia di mittenti. Una molestia intellettuale da cui è difficile ripararsi, ma la cui sentenza di cui sopra promette un futuro migliore, segna la strada per il dibattito giuridico.
L’imputazione, che punisce chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è stata di fatto ampliata dalla giurisprudenza, di cui la Corte di Cassazione ha tenuto di conto nella sentenza, anche nell’evoluzione tecnologica di tutti i mezzi di comunicazione contemporanei, superando l’esclusività delle telefonate, e includendo tutte le potenziali App di messaggeria fruibili tramite gli smartphone. In pratica, anche solo ritrovare la presenza di email o messaggi da parte di chi molesta, tramite smartphone o altri device elettronici, anche evitando di leggerli, sta alla base del danno arrecato alla vita privata ed alla tranquillità di chi passivamente deve subire. Nel caso dell’agente di polizia municipale che riceveva le email moleste sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale, il fatto risulta maggiormente disturbante poiché costretto a leggere, nell’ambito dell’incarico lavorativo, tutta la posta in arrivo.
Per quanto riguarda la salvaguardia della privacy, l’introduzione definitiva del Regolamento europeo sulla protezione dei dati è del 25 maggio 2018, una pietra miliare di normativa unica per tutti i Paesi dell’Unione Europea, seppur è ancora lontano il tempo dall’aver risolto tutti i problemi.
Nei cinque anni intercorsi dalla messa in vigore della normativa ad oggi, sono state sanzionate, in area europea, violazioni della privacy per circa cinque miliardi di Euro.
La promulgazione del GDPR – regolamento dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy – ha introdotto un metodo di protezione dei dati dei cittadini innovativo ma il vorticoso aggiornamento della tecnologia digitale rende i dati personali ancora molto sensibili a violazioni.
Con l’arrivo della Intelligenza Artificiale, è poi ancora tutto da capire, e soprattutto da normare.
Intanto gli attacchi degli hacker negli anni sono quadruplicati, le truffe digitali all’ordine del giorno, il trafugamento di profili Social molto attivo.
Un recente report della Comunità europea mette in guardia sulle pratiche di manipolazione online. Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: «I nostri controlli rivelano che quasi il 40% dei siti web per acquisti online si avvale di pratiche di manipolazione per trarre vantaggio dalle vulnerabilità dei consumatori o per raggirarli. Si tratta di un comportamento chiaramente scorretto e lesivo della tutela dei consumatori. Abbiamo già strumenti giuridicamente vincolanti per affrontare questi comportamenti e invito le autorità nazionali a fare uso dei loro poteri per contrastare con decisione queste pratiche. Parallelamente, la Commissione sta rivedendo tutta la legislazione di tutela dei consumatori per garantire che sia adeguata all’era digitale e valutarne l’efficacia nel contrasto ai modelli oscuri».
Insomma, occhi aperti, attenzione alle pratiche che non appaiono corrette e segnalazioni alle autorità competenti di Polizia postale per cybercrime, è quanto possiamo fare come cittadini e utenti in Rete.
Sabato, 12 agosto 2023 – n°32/2023
In copertina: immagine grafica di Elchinator/Pixabay